- Quando In genere, entro il 30 giugno (saldo e prima rata di acconto) e 30 novembre (seconda o unica rata di acconto).
- Cosa scade Versamento del saldo 2023 e degli acconti 2024.
- Per chi Soggetti Irpef e soggetti Ires, nonché coloro che sono tenuti a versare imposte sostitutive.
- Come adempiere Il versamento va effettuato tramite il modello F24, trasmesso in via telematica (tramite gli strumenti informatici messi a disposizione dell’agenzia delle Entrate) da parte dei soggetti titolari di partita Iva, come pure da tutti coloro che vi espongono crediti in compensazione.
1Regole generali
Lunedì 1° luglio 2024 scade il termine per il versamento del saldo 2023 e dell’acconto 2024 che risulta dalle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap. Quest’anno l’originario termine del 30 giugno, cadendo di domenica, è posticipato al giorno successivo, poiché la norma (articolo 18, comma1, Dlgs 241/1997) prevede che i termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
L’obbligo riguarda anche i soggetti che devono versare imposte sostitutive, come coloro che sono in regime forfettario secondo l’articolo 1, commi 54 e seguenti, legge 190/2014, in regime di vantaggio (cd. contribuenti minimi) ai sensi dell’articolo 27, Dl 98/2011, nonché chi deve pagare la cedolare secca sui redditi da locazione di immobili ad uso abitativo (Dlgs 23/2011) e i titolari di cespiti all’estero (Ivie, Ivafe).
Con riguardo al termine di versamento, ricordiamo:
1) per le persone fisiche, i termini di versamento del saldo e della prima rata di acconto derivanti dal modello Redditi PF sono stabiliti dall’articolo 17, Dpr 435/2001, il quale prevede che questi soggetti sono tenuti ad effettuare i suddetti versamenti entro:
- il 30 giugno. Poiché per l’anno corrente il termine cade di domenica, è differito al 1° luglio;
- il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% (il termine slitta al 31 luglio in quanto il calcolo dei 30 giorni parte il 1° luglio). È, infatti, possibile posticipare l’esecuzione dei versamenti entro il 30° giorno successivo ai termini previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo (articolo 17, comma 2, Dpr 435/2001);
Esempio
La Verdi Srl ha un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Il versamento delle imposte relative al 2023 scade il 30 giugno 2024, che è una domenica. Applicando la regola generale secondo la quale se il termine ordinario cade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo, il termine per effettuare il versamento scade il giorno 1° luglio 2024: questo rappresenta il termine ultimo per effettuare i versamenti senza maggiorazione, ma rappresenta anche la data dalla quale deve essere fatto decorrere il termine di 30 giorni per effettuare i pagamenti con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo (Rm 6 giugno 2007, n. 128/E).
2) i soggetti Ires (articolo 73 del Tuir) effettuano il versamento del saldo e della prima rata di acconto derivanti dal modello Redditi SC o ENC entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. In deroga a quanto precede le società di capitali, che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, effettuano i versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. In altre parole, se previsto dallo statuto e in presenza di specifiche esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società (articoli 2364, comma 2, e 2478-bis, comma 1, Codice civile), le persone giuridiche con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che scelgono di usufruire del maggior termine per l’approvazione del bilancio di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (29 giugno 2024) versano il saldo ed il primo acconto delle imposte entro il 31 luglio 2024 (possono altresì fruire del differimento al 30° giorno di cui si è detto).
Se il bilancio o il rendiconto non è approvato entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) i versamenti devono, comunque, essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato.
Esempio
La Rossi Spa approva in seconda convocazione in data 29 luglio 2024 il bilancio chiuso al 31 dicembre 2023.
Il versamento delle imposte deve comunque avvenire entro il 31 luglio 2024 (o 30 agosto in caso di fruizione del differimento di 30 giorni).
2Differimento del 2024
In base all’articolo 37, Dlgs 12 febbraio 2024, n. 13 è previsto il differimento del termine dei versamenti del saldo e del primo acconto - senza alcuna maggiorazione - al 31 luglio per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale.
La disposizione si applica, oltre che a coloro a cui si applicano gli Indicatori sintetici di affidabilità (Isa) – ancorché presentino cause di esclusione dagli stessi – anche a coloro che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, Dl 98/2011 (regime di vantaggio), nonché a quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54-86, legge 190/2014, come pure ai soggetti che partecipano ai soggetti «trasparenti», ossia società, associazioni e imprese soggette agli Isa ai sensi degli articoli 5 e 116, Tuir.
3Tabelle di calcolo: Irpef e Ires
Di seguito esaminiamo, tramite apposite tavole:
- le regole generali relative al saldo e agli acconti Irpef e Ires (ci concentreremo, in particolare, sugli acconti, che richiedono l’effettuazione di calcoli; il saldo, invece, deriva dal risultato evidenziato nella dichiarazione dei redditi);
- le regole di determinazione degli acconti delle imposte sostitutive (dovute dai forfettari/minimi, cedolare secca, Ivie, Ivafe);
- le situazioni che obbligano alla rideterminazione degli acconti.
Ai fini Irap si applicano le stesse regole previste ai fini delle imposte sui redditi (articolo 30, comma 3, Dlgs 446/1997): per verificare l’acconto dovuto va presa in considerazione l’imposta a debito del precedente periodo d’imposta, esposta al rigo IR21.
Analogamente avviene per i soggetti in regime forfettario o in regime di vantaggio, come pure per le altre imposte sostitutive, di cui si dirà più diffusamente nel prosieguo.
(1) Gli eredi dei contribuenti non effettuano versamenti di acconti in relazione ai deceduti.
Ad esempio, qualora il decesso avvenga nel mese di settembre di un dato anno la prima rata dell’acconto (al 30 giugno) è dovuta e versata dal de cuius, mentre gli eredi sono dispensati dal versamento della seconda rata.
Nello specifico, tra i soggetti esclusi dall’obbligo di versamento degli acconti vi rientrano gli eredi dei contribuenti deceduti nel corso del 2024, se il decesso è intervenuto anteriormente al termine per il versamento dell’acconto (Cm 31 ottobre 1977, n. 96/13/3983, capitolo II, paragrafo 1. Si veda anche la chiara disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 5, legge 23 marzo 1977, n. 97, secondo cui «Nel caso di successione apertasi durante il periodo d’imposta in corso alla data stabilita per il versamento dell’acconto gli eredi non sono tenuti al versamento»).
Quindi, gli eredi dei contribuenti non effettuano versamenti di acconti in relazione ai deceduti. Qualora il decesso avvenga, ad esempio, ad ottobre di un dato anno, la prima rata dell’acconto al 30 giugno è dovuta dal deceduto in quanto in vita, mentre la seconda rata non sarà dovuta dagli eredi.
Si pensi al caso di un contribuente deceduto a gennaio 2024, prima del termine di versamento della prima rata (30 giugno 2024): nessun acconto è dovuto per il 2024 (né la prima rata scadente a giugno 2024, né la seconda scadente il successivo 30 novembre 2024, termine differito al 2 dicembre 2024).
(2) L’articolo 17, comma 3, Dpr 435/2001 prevede che «I versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (…), nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103».
(3) Articolo 11, comma 18, Dl 76/2013. La misura dell’acconto va applicata, alternativamente, sulla base dell’imposta dovuta per i redditi dell’anno precedente (cd. metodo storico) oppure sulla base della minore imposta che il contribuente stima di dover versare in relazione al reddito previsto per il periodo d’imposta relativamente al quale si effettua il versamento (cd. metodo previsionale).
Il minor debito potrebbe derivare da maggiori costi sostenuti, maggiori oneri deducibili e/o detraibili, riduzione dei ricavi realizzati, esercizio dell’opzione per la cedolare secca sui redditi di fabbricati, ecc.
Applicando quest’ultimo metodo il contribuente non incorrerà in sanzioni (ordinariamente applicabili nella misura del 30%, fatta salva l’applicazione del ravvedimento operoso), purché la somma degli acconti versati in base alla stima effettuata sia almeno pari al 100% del rigo «Differenza» che comparirà nella dichiarazione dei redditi da presentare relativamente al periodo d’imposta per il quale l’acconto è versato.
(4) Secondo quanto previsto dall’articolo 58, comma 1, Dl 124/2019, i soggetti che:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Mef;
versano gli acconti in due rate di pari importo, vale a dire del 50% ciascuna.
(5) La maggiorazione è aggiunta all’imposta dovuta e, quindi, per essa si utilizza il medesimo codice tributo dell’imposta. In caso di compensazione, la maggiorazione si applica solo sulla differenza positiva tra debiti e crediti. Se si versa solo l’imposta senza la maggiorazione, si applica la sanzione per omesso versamento, pari al 30% calcolata sulla differenza tra quanto versato oltre i termini (ma entro i 30 giorni dall’ordinaria scadenza) e quanto effettivamente dovuto (imposta più maggiorazione) (Cm 2 agosto 2013, n. 27/E, paragrafo 1).
(6) Il saldo e il primo acconto possono essere versati ratealmente (articolo 20, Dlgs 241/1997; Cm 12 giugno 2002, n. 50/E; Cm 2 maggio 2024, n. 9/E).
L’articolo 83, Dlgs 1/2024 (Decreto Adempimenti) ha apportato modifiche alla previsione di cui all’articolo 20 Dlgs 241/1997, che conferisce a tutti i contribuenti – soggetti titolari e non titolari di partita Iva e soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Inps – la facoltà di rateizzare il versamento del saldo e dell’acconto relativo alle imposte e ai contributi.
Pertanto, a decorrere dal versamento «delle somme dovute a titolo di saldo delle imposte relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023», è previsto:
- il differimento – dal mese di novembre al 16 dicembre – del termine ultimo entro il quale perfezionare la rateizzazione dei versamenti dovuti a titolo di saldo e acconto;
- l’individuazione, per tutti i contribuenti, di un’unica data di scadenza – corrispondente al giorno 16 di ogni mese – entro la quale effettuare il pagamento delle rate mensili successive alla prima.
Il versamento va effettuato in rate mensili di pari importo, con la maggiorazione degli interessi del 4% annuo (ossia, dello 0,33% mensile). La rateazione può riguardare anche solo alcune imposte dovute. Il numero delle rate è determinato liberamente, a condizione che il pagamento sia completato entro il 16 dicembre.
Alla luce di quanto sopra, i termini di versamento del saldo e della prima rata di acconto sono – in caso di rateazione - i seguenti (sono evidenziate le scadenze ordinarie e quelle che tengono conto del differimento di 30 giorni).
Termini di versamento

(7) Ai sensi dell’articolo 37, Dlgs 12 febbraio 2024, n. 13 i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, tenuti a effettuare entro il 30 giugno 2024 (1° luglio 2024) i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle Irap per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione. Tali disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli Isa o che presentano cause di esclusione dagli stessi compresi quelli che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, Dl 6 luglio 2011, n. 98, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54-86, legge 190/2014, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 e 116, Tuir.
(1) L’articolo 17, comma 3, Dpr 435/2001 prevede che «I versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (…), nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103».
(2) Articolo 1, comma 301, legge 311/2004. La misura dell’acconto va applicata, alternativamente, sulla base dell’imposta dovuta per i redditi dell’anno precedente (cd. metodo storico) oppure sulla base della minore imposta che il contribuente stima di dover versare in relazione al reddito previsto per il periodo d’imposta relativamente al quale si effettua il versamento (cd. metodo previsionale).
Il minor debito potrebbe derivare da maggiori costi sostenuti, maggiori oneri deducibili e/o detraibili, riduzione dei ricavi realizzati, ecc.
Applicando quest’ultimo metodo il contribuente non incorrerà in sanzioni (ordinariamente applicabili nella misura del 30%, fatta salva l’applicazione del ravvedimento operoso), purché la somma degli acconti versati in base alla stima effettuata sia almeno pari al 100% del rigo «Ires dovuta o differenza a favore del contribuente» che comparirà nella dichiarazione dei redditi da presentare relativamente al periodo d’imposta per il quale l’acconto è versato.
(3) Secondo quanto previsto dall’articolo 58, comma 1, Dl 124/2019 (Rm 12 novembre 2019, n. 93/E), i soggetti che:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Mef;
versano gli acconti in due rate di pari importo, vale a dire del 50% ciascuna.
(4) In caso di bilancio approvato nei termini ordinari. Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento va comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato. Se il bilancio è approvato in seconda convocazione ma entro i termini stabiliti, il versamento dell’acconto può avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione effettiva del bilancio; se invece è approvato oltre il termine stabilito, il versamento va effettuato entro ultimo giorno del mese successivo alla scadenza di tale termine (Cm 19 giugno 2002, n. 54/E).
(5) La maggiorazione è aggiunta all’imposta dovuta e, quindi, per essa si utilizza il medesimo codice tributo dell’imposta. In caso di compensazione, la maggiorazione si applica solo sulla differenza positiva tra debiti e crediti. Se si versa solo l’imposta senza la maggiorazione, si applica la sanzione per omesso versamento, pari al 30% calcolata sulla differenza tra quanto versato oltre i termini (ma entro i 30 giorni dall’ordinaria scadenza) e quanto effettivamente dovuto (imposta più maggiorazione) (Cm 2 agosto 2013, n. 27/E, paragrafo 1).
(6) Il saldo e il primo acconto possono essere versati ratealmente. Si veda – facendo gli opportuni adattamenti alle situazioni che interessano i soggetti Ires - la tavola inclusa nella nota di cui alla tabella precedente (al rigo riferito ai soggetti titolari di partita Iva), tenendo conto che, con riguardo ai soggetti Ires, la rateazione deve terminare entro il 16 dicembre.
(7) Ai sensi dell’articolo 37 del Dlgs 12 febbraio 2024, n. 13, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, tenuti a effettuare entro il 1° luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle IRAP per il primo anno di applicazione dell’istituto del concordato preventivo biennale, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione.
4Regime forfettario
Per l’imposta sostitutiva dovuta dai contribuenti in regime forfettario il versamento va effettuato con i codici tributo istituiti con la Rm 11 giugno 2015, n. 59/E:
- 1792 per il saldo;
- 1790 per la prima rata di acconto;
- 1791 per la seconda o unica rata di acconto.
Il saldo ed il primo acconto sono rateizzabili.
5Regime di vantaggio
Anche i soggetti in regime di vantaggio (cd. contribuenti minimi) versano una imposta sostitutiva del 5% che viene liquidata con le stesse modalità e termini previsti per l’Irpef.
Per il versamento si utilizzano i codici tributo istituiti con la Rm 25 maggio 2012, n. 52/E:
- 1795 per il saldo;
- 1793 per la prima rata di acconto;
- 1794 per la seconda o unica rata di acconto.
Il saldo ed il primo acconto sono rateizzabili.
Per i conteggi degli acconti vale la tavola proposta per i soggetti in regime forfettario.
6Cedolare secca
La misura dell’acconto dovuto per la cedolare secca è del 100%, e viene liquidata seguendo le stesse modalità e termini previsti per l’Irpef. Si rimanda, quindi, alle tabelle già esposte, considerando che l’articolo 58, comma 1, Dl 124/2019 ha differenziato le modalità di versamento degli acconti in base all’assoggettamento o meno del contribuente agli Isa.
7Ivie e Ivafe
Per tali tributi (articolo 19, Dl 201/2011), che riguardano il valore degli immobili situati all’estero e il valore delle attività finanziarie detenute all’estero, si applicano le disposizioni previste per l’Irpef, comprese quelle relative alle modalità di versamento delle imposte a saldo e in acconto.
I codici tributo da utilizzare ai fini del versamento dell’acconto Ivie e Ivafe sono i seguenti:
- 4044 (prima rata) e 4045 (seconda o unica rata), per l’Ivie;
- 4047 (prima rata) e 4048 (seconda o unica rata), per l’Ivafe.
8Ricalcolo degli acconti
Di seguito sono elencate le circostanze in cui, conformemente a disposizioni specifiche di legge, sussiste l’obbligo di rideterminare l’imposta storica di riferimento e, di conseguenza, l’acconto:
Trattamento integrativo
Il Dlgs 30 dicembre 2023, n. 216 (emanato in attuazione della legge delega 111/2023) ha modificato in via transitoria (per il 2024) le aliquote/gli scaglioni Irpef. I primi che attengono alle novità introdotte dal primo modulo di riforma dell’Irpef sono stati forniti con la Cm 6 febbraio 2024, n. 2/E.
Oltre alla riduzione dell’Irpef per i redditi più bassi, la norma ha apportato modifiche al trattamento integrativo di cui all’articolo 1, Dl 3/2020 (la cui soglia di esenzione invece resta ferma secondo la misura in essere fino al 31 dicembre 2023). In particolare, viene modificato il requisito necessario per il riconoscimento della misura; in proposito si ricorda che uno dei requisiti per l’attribuzione del trattamento integrativo è la capienza dell’imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente e assimilati rispetto alla detrazione spettante per i medesimi redditi. Dato che l’imposta lorda è ridotta (per via della riduzione del carico Irpef a seguito della modifica al primo scaglione dell’Irpef, quello fino ai 15mila euro di reddito), il legislatore ha previsto, con riferimento ai contribuenti con reddito complessivo di ammontare non superiore a 15mila euro, la concessione del trattamento integrativo quando l’imposta lorda, calcolata con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente (esclusi quelli indicati all’articolo 49 comma 2, lettera a), del Tuir) e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è di importo superiore alla detrazione per i redditi di lavoro dipendente diminuita di 75 euro, rapportato al periodo di lavoro nell’anno. La riduzione di 75 euro mira a neutralizzare l’incremento dell’importo della detrazione per redditi di lavoro dipendente, che avrebbe potuto determinare la perdita del beneficio per alcuni soggetti. Nella determinazione degli acconti Irpef dovuti per i periodi d’imposta 2024 e 2025, l’imposta viene assunta senza tener conto delle previsioni in parola;
Nuove assunzioni e deduzione del costo maggiorato
Dal 2024, per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all’incremento occupazionale determinato ai sensi delle disposizioni recate dall’articolo 4, Dlgs 30 dicembre 2023, n. 216.
Il comma 7 della disposizione citata stabilisce che nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello:
- in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto della maggiore deduzione del costo delle nuove assunzioni effettuate nel corso del 2024;
- in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni relative alla maggiorazione del 20% del costo del personale assunto a tempo indeterminato.
Distributori di carburante
Nella determinazione dell’acconto dovuto, va presa in considerazione l’imposta del periodo precedente che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria (per tener conto dell’incidenza sulle accise sul reddito d’impresa) di cui all’articolo 34, commi 1 e 2, legge 12 novembre 2011, n. 183.
Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto
In presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto (per un periodo non superiore a 42 giorni all’anno; provvedimento, agenzia delle Entrate, 13 dicembre 2013) assoggettati ad imposta sostitutiva del 20%, l’acconto Irpef per l’anno 2021 va calcolato tenendo conto anche di tali redditi come previsto dall’articolo 49-bis, comma 5, Dlgs 171/2005.
Liberalità percepite da soggetti sottoposti a procedure di crisi
Secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, Dl 14 febbraio 2016, n. 18 - il quale ha introdotto il comma 3-bis, nell’articolo 88, Dpr 917/1986 - «Non costituiscono sopravvenienze attive, in quanto esclusi, i contributi percepiti a titolo di liberalità dai soggetti sottoposti alle procedure concorsuali previste dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, ovvero alle procedure di crisi di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 nonché alla procedura di amministrazione straordinaria di cui agli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ad esclusione di quelli provenienti da società controllate dall’impresa o controllate dalla stessa società che controlla l’impresa. Le disposizioni del precedente periodo si applicano anche ai contributi percepiti nei ventiquattro mesi successivi alla chiusura delle predette procedure».
La norma fa quindi riferimento ai contributi e alle liberalità percepiti dai soggetti sottoposti a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o ad accordi di ristrutturazione del debito.
Il comma 2 della norma prosegue «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contributi percepiti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Limitatamente ai contributi percepiti nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l’esclusione di cui al comma 3-bis dell’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1, è riconosciuta mediante una deduzione dal reddito ripartita in cinque quote costanti da effettuare nelle dichiarazioni dei redditi relative ai cinque periodi d’imposta successivi, sempre che tali proventi concorrano integralmente a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati».
Di conseguenza, la determinazione dell’acconto dovuto per i periodi d’imposta nei quali è operata la deduzione prevista al secondo comma del citato articolo 14 è effettuata tenendo in considerazione, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del citato articolo.
Tassa piatta incrementale
Per i redditi d’impresa o di lavoro autonomo soggetti al regime della tassa piatta incrementale (articolo 1, commi 55-57, legge 29 dicembre 2022, n. 197), l’acconto dovuto per il 2024 deve essere calcolato sulla base imponibile che si otterrebbe applicando le aliquote progressive Irpef. Di conseguenza, è necessario considerare il reddito riportato nel rigo LM14, colonna 2.
Calcolo degli acconti nel regime di trasparenza fiscale
L’articolo 116 del Tuir consente alle società a responsabilità limitata a ristretta base societaria (10 soci per le Srl e 20 soci per le cooperative a responsabilità limitata) - i cui soci siano esclusivamente persone fisiche - di optare per il regime della trasparenza fiscale: in questo modo il reddito della società non viene tassato ai fini Ires in capo alla stessa ma viene imputato ai soci per trasparenza, indipendentemente dall’effettiva percezione e in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.
La società trasparente è comunque tenuta ad effettuare il versamento dell’Irap secondo le ordinarie regole dato che il regime di trasparenza fiscale ha effetto solo ai fini Ires/Irpef.
Relativamente agli acconti è necessario distinguere tra:
- acconti relativi al primo anno di efficacia dell’opzione;
- acconti relativi agli anni successivi al primo;
- acconti in caso di revoca del regime.
Nel primo anno di efficacia dell’opzione, la società rimane tenuta al versamento dell’acconto Ires, utilizzando il metodo storico o previsionale. Utilizzando il metodo storico si fa riferimento agli importi indicati nel modello Redditi dell’esercizio precedente a quello di inizio del regime di trasparenza, mentre utilizzando il metodo previsionale la società dovrà stimare l’acconto come se l’adesione al regime non fosse avvenuta.
Per quanto riguarda i soci anche essi possono determinare l’acconto con il metodo storico o con quello previsionale. In quest’ultimo caso però possono tener conto dell’avvenuta opzione e quindi tenere in considerazione le presunte perdite che saranno loro imputate dalla società.
Durante il secondo e il terzo anno di efficacia dell’opzione, la società non dovrà versare nessun acconto Ires mentre i soci dovranno versare l’acconto Irpef che potrà essere calcolato con uno dei due metodi previsti.
Al termine del triennio l’opzione si intende tacitamente rinnovata a meno che non venga espressamente revocata, nelle modalità e nei termini previsti dalla legge.
In caso di revoca gli acconti andranno versati sia dalla società partecipata che prenderà in considerazione il reddito imputato per trasparenza nel periodo precedente sia dai soci che faranno riferimento al reddito del periodo precedente senza considerare la parte attribuita ad essi per trasparenza dalla società.
Calcolo degli acconti nel regime di consolidato fiscale
L’articolo 118, comma 3, Tuir stabilisce che sia la controllante ad assumersi gli obblighi di versamento a saldo e in acconto. Quest’ultimo viene determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, come indicato nella dichiarazione dei redditi consolidati del gruppo.
Nel primo esercizio, il calcolo dell’acconto dovuto dalla controllante si basa sull’imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto, relativa alla somma totale dei redditi dell’anno precedente, come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate singolarmente dalle società nel medesimo periodo.