Secondo la bozza del D.lgs di revisione della Riscossione, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, l’agente della riscossione può decidere di concedere la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di importo non superiore a € 120.000, comprese in ciascuna richiesta:
- fino ad un massimo di 84 rate mensili per le richieste presentate nel 2025 e 2026,
- a 96 rate mensili negli anni 2007 e 2008 e a 108 dal 1°.1.2029.
Se il contribuente documenta la situazione di obiettiva difficoltà, la dilazione, per ciascuna richiesta, è così articolata:
- somme superiori a € 120.000: fino al massimo di 120 rate;
- somme fino a € 120.000:
- da 85 a 120 rate mensili, se presentate nel 2025 e nel 2026;
- da 97 a 120 rate mensili, se presentate nel 2027 e nel 2028;
- da 109 a 120 rate mensili, se presentate dal 1°.1.2029.
La valutazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà è effettuata considerando:
- per le persone fisiche e le ditte individuali in regime semplificato: l’ISEE del nucleo familiare e l’entità del debito da rateizzare e eventualmente di quello residuo che è già oggetto di rateazione;
- per i soggetti diversi: l’indice di liquidità e il rapporto da rateizzare e quello residuo e il valore della produzione.
Con d.m. vengono stabilite le modalità di applicazione e di documentazione dei parametri e sono individuati particolari eventi e specifiche regole operative per i soggetti diversi cui non sono applicabili gli specifici parametri.
La procedura non richiede l’obbligo di prestare garanzie per il pagamento del debito. Il debitore, purché si trovi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può chiedere all’agente della riscossione di eseguire il pagamento delle somme iscritte a ruolo fino al massimo previsto delle rate mensili che scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione.
Nel caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà, la dilazione può essere prorogata una sola volta per il numero massimo di rate previsto a condizione che non sia intervenuta la decadenza.
Il contribuente può chiedere che il pagamento del piano di rateazione possa essere predisposto mediante quote costanti o quote variabili di importo crescente